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Verbale
della Giuria designata dal Rettore
dell'Università di Pisa Prof. Luciano Modica: |
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Lo storico del diritto Péter Erdö,
professore ordinario nell’Università Cattolica di Budapest e Magnifico
Rettore della medesima, nonché docente nella Pontificia Università Gregoriana,
appartiene ad una generazione di studiosi che ha maturato le più proficue
esperienze di ricerca storico-giuridica e di riflessioni storiografiche fin dall’inizio
degli anni ’70, orientando i propri interessi verso un campo di indagini ad
amplissimo raggio. Ha centrato la sua attenzione sugli ineludibili rapporti fra
il diritto, la filosofia e la teologia, specializzandosi nell’analisi di tali
rapporti con riguardo sia all’età medievale, sia all’età moderna e
contemporanea. La storia del diritto, in tal modo, è stata pensata come storia
di istituzioni e di orientamenti politici e religiosi, e al contempo come storia
di una scienza che ha coinvolto e coinvolge uomini e libri e specifiche
dimensioni culturali. Fra i suoi innumerevoli lavori spiccano i saggi su alcuni
aspetti salienti delle istituzioni ecclesiastiche nel medioevo italiano e sul
pensiero dei giuristi che hanno accompagnato e contribuito a definire quelle
istituzioni.
Fra i suoi principali e più pertinenti lavori
si segnalano il volume "L’ufficio del primate nella canonistica da
Graziano ad Uguccione da Pisa", il saggio "Statuti civili veneziani di
Jacopo Tiepolo nella Biblioteca del Capitolo di Esztergom
(Ungheria)" e l’"Introductio
in historiam scientiae canonicae". Questo volume è stato tradotto anche in
castigliano.
Sulle basi del suo vasto e rigoroso impegno di
studioso Péter Erdö ha indirizzato la sua intensa attività verso molteplici
realtà italiane del tardo medioevo, perseguendo con eccellenti risultati due
primari obbiettivi: da un lato, delineare panorami problematici della penisola
italiana con rigore di metodo storico-giuridico e amore per la cultura e la
lingua italiane; dall’altro lato, verificare quanta parte delle più originali
creazioni del diritto medievale italiano abbia avuto occasione e possibilità di
riprodursi e di attecchire in Ungheria e nei Paesi limitrofi.
Per le ragioni sopra esposte la Commissione, a maggioranza, giudica Péter Erdö vincitore del "Premio Galileo Galilei" dei Rotary Italiani.
Pisa, 3 ottobre 1999
DISCORSO DEL VINCITORE DEL PREMIO GALILEI 1999 PROF. PÉTER ERDÖ
ITALIA DOCET
L’influsso della cultura giuridica italiana
nel Medioevo nell’Europa centro-orientale tramite il diritto canonico
I. PREMESSE STORICO-GEOGRAFICHE
Il sistema dello ius commune cristallizzatosi nelle università e nella prassi dell’Italia medievale ebbe il suo influsso in tutto il continente europeo. Tale influsso però era diverso a seconda le varie regioni. Nella parte orientale dell’Europa centrale, in presenza di regni talmente gelosi della propria indipendenza dall’Impero Romano-Germanico come la Polonia e l’Ungheria, il diritto dei cesari non poteva essere direttamente recepito. Era invece valido, e non soltanto come ratio scripta ma anche praticamente nella vita quotidiana, l’ordinamento universale della Chiesa, cioè il diritto canonico. Esso era infatti il canale principale dell’influsso della cultura giuridica occidentale, soprattutto italiana, in quella regione. Le ricerche si riferiscono a quella antica storia del funzionamento dello ius commune come rappresentante di una certa unità giuridica europea, e in questo contesto esaminiamo il ruolo del diritto canonico nella formazione di tale unità, un ruolo unico e insostituibile in Europa centro-orientale, che acquista una nuova attualità nei nostri giorni, quando i popoli di questo territorio compiono degli sforzi enormi per essere partecipi all’unità anche giuridica del continente.
1. La parte orientale dell’Europa centrale
Per poter parlare del ruolo del diritto
canonico nella formazione della cultura giuridica specificamente
"europea" in quella regione che fino a poco tempo fa era chiamata l’Est
europeo bisogna precisare i limiti storici e geografici dell’argomento.
La cortina di ferro, fino al 1989, ha diviso l’Europa
in due parti. Dopo quell’anno di profondi cambiamenti è riemersa l’antica
differenza culturale che persisteva anche prima, all’interno della parte
politicamente orientale del continente, cioè la differenza fra i paesi e
regioni di cultura latina e quelli di cultura bizantina. I paesi di tradizione
latina, culturalmente, facevano e fanno parte dell’Occidente e ad esso sono
legati anche con innumerevoli vincoli propri della cultura giuridica.
2. Diritto romano e diritto canonico come
fonti dell’unità nella cultura giuridica dell’Occidente
Per vedere il ruolo del diritto canonico,
nella formazione del lato giuridico della realtà culturale europea, bisogna
tener presente i diversi livelli del suo influsso. Tali sono: le nozioni e la
terminologia, gli studi e le teorie, le istituzioni, con particolare riguardo a
quelle del diritto processuale. Una funzione speciale del ricambio giuridico
culturale avevano i sinodi particolari e i libri sinodali con essi collegati.
II. UN CONTRIBUTO SPECIALE DEL DIRITTO CANONICO ALLA CULTURA GIURIDICA EUROPEA: IL PROCESSO E I TRIBUNALI
L’attività giudiziaria autonoma della Chiesa nei paesi della parte orientale dell’Europa centrale si è consolidata gradualmente dalla cristianizzazione fino alla seconda metà del XIII secolo. Nelle due formazioni di Stato che erano determinanti nella regione, cioè nella Polonia e nell’Ungheria, il cammino di questo sviluppo era diverso. L’istituzione che sin dal XIII secolo diventava quella più tipica nella giurisdizione ecclesiastica e cioè l’officialato (officialatus), è nata sotto altro nome, in un modo ben diverso e si è diffusa anche diversamente in questi due paesi. Eppure, alla fine del medioevo possiamo assistere ad una convergenza notevolissima.
III. NASCITA E SVILUPPO DEGLI OFFICIALATI
Se è vero che l’autonoma giurisdizione ecclesiastica fu possibile farla valere prima in Ungheria e poi in Polonia, con riguardo all’introduzione degli officialati, come una delle istituzioni più importanti dell’attività giudiziaria della Chiesa, è pur vero che la Polonia precedette l’Ungheria.
1. Polonia
In Polonia i tribunali degli officiali dei
vescovi, cioè gli officialati, si sono diffusi assai presto e molto
rapidamente. La figura dell’officiale viene menzionata per la prima volta dal
legato pontificio Giacomo (arcidiacono di Liegi, più tardi papa Urbano IV) nei
suoi statuti emanati nel concilio provinciale della Chiesa polacca celebrato a
Wroclaw, nel 1248. Il testo originale di questi statuti è sconosciuto. Ma essi,
dietro la richiesta di un nuovo legato, sono stati rinnovati nel 1262 e 1263 da
papa Urbano IV per le province di Riga, Gniezno e Salisburgo, nonché per il
territorio della Boemia e della Moravia.
Tale disposizione però venne innovata da un
nuovo legato, il Cardinale Guido nel 1267. Dopo il 1267 l’officiale divenne
abbastanza presto un funzionario stabile dell’organizzazione giudiziaria
ecclesiale. Ambedue i legati pontifici, sia Giacomo che Guido, erano francesi.
Essi trasmisero l’esperienza delle regioni di cultura francese. Secondo Adam
Vetulani l’imitazione della forma francese di questa istituzione si manifesta
nei seguenti fenomeni: nella definizione della competenza degli officiali (il
vescovo, infatti, conserva il diritto di riservarsi le cause maggiori); nelle
disposizioni riguardanti la stesura degli atti; nel possesso e nel carattere del
sigillo; e infine nella determinazione dei fori di appello. Il fatto che l’officiale
venisse nominato ogni anno di nuovo, dovendo perciò rinnovare ogni anno il
proprio giuramento prestato, può considerarsi come imitazione di una prassi
esistente in certi luoghi nella Francia.
Per quanto riguarda la formazione del
personale, soprattutto dei giudici dei tribunali ecclesiastici polacchi, bisogna
riconoscere che essi avevano una buona preparazione giuridico-canonica. Nei
documenti, accanto ai loro nomi, troviamo spesso l’appellativo di magister
o doctor decretorum. Gli officiali - anche quelli foranei - hanno
applicato i principi del processo romano-canonico con la dovuta competenza.
Il più antico diploma da noi conosciuto,
proveniente da un officialis polacco, risale all’anno 1286.
2. Ungheria
Quanto alla formazione degli "officialati"
ungheresi, bisogna fare una osservazione preliminare. Il nome officialis,
in Ungheria, significava (come termine tecnico) l’amministratore dei beni
temporali e veniva usato soltanto raramente e piuttosto a mo’ di formula per
indicare un giudice ungherese del foro spirituale (ecclesiale), ma anche ciò si
riscontra soprattutto nei documenti pontifici. Tuttavia questo modo di
esprimersi costituisce un segno del fatto che la Santa Sede considerava i
tribunali diocesani ungheresi (guidati regolarmente dal vicario generale) e gli
officialati europei come la stessa identica istituzione. Tale identificazione
era fondata anche nella letteratura canonistica. Il tribunale del vicario
generale in Ungheria, infatti, e quello dell’officiale generale o principale
in Polonia (specialmente nel secolo XV) erano delle istituzioni piuttosto
prossime all’identità.
La diffusione del procedimento romano-canonico
era nell’anno 1279 ormai un fatto praticamente compiuto in Ungheria (Conc.
Budense, a. 1279, can. 24, 39, 58). I tribunali dei vicari generali
(praticamente: gli officialati) diventarono però organi tipici della
giurisdizione ecclesiastica soltanto nella prima metà del secolo XVI. Per
questo sviluppo (e probabilmente anche per la formazione della terminologia
riguardo alla giurisdizione ecclesiale) l’attività del legato pontificio
Gentilis (1308-1311) dava un impulso importante. Questi emanò una serie di
norme giuridiche - sempre per l’Ungheria e per la Polonia allo stesso tempo -
e diede inizio anche ad una larga attività giudiziaria in base alla
giurisdizione delegata. I collaboratori (uditori, notai pontifici che stendevano
i protocolli o rappresentavano le parti, cursori e avvocati) erano generalmente
canonisti italiani ben formati. Questo fatto può essere una delle cause
determinanti di questi tribunali ungheresi concepiti e richiamati conformemente
agli usi italiani. Del resto accadeva molto spesso che anche nei secoli
successivi canonisti italiani lavorassero come vicari generali di vescovi
ungheresi. Tra il 1380 e l’inizio del secolo XVI, ad esempio, nella città di
Esztergom (sede del Primate) è documentata l’attività di ben nove vicari
generali italiani. La situazione era simile anche nelle altre diocesi del paese.
La legislazione statale cercò di escludere i giuristi italiani ed anche gli
altri stranieri dalla funzione di vicario generale. La Dieta ungherese varò
diverse leggi in questo senso (così ad esempio l’Articolo 32 del 1495 e l’Articolo
35 del 1500).
Tuttavia sarebbe esagerato vedere nella
configurazione istituzionale dei tribunali dei vicari generali ungheresi e nella
rispettiva terminologia adottata soltanto una conseguenza dell’influsso
italiano. Non possiamo dire che le forme italiane fossero introdotte
puntualmente ed integralmente. Il ruolo del giudice diocesano fu rivestito dal
vicario generale anche nella penisola iberica. Così anche in quella regione si
può parlare piuttosto di tribunali vicariali invece di officialati. Anziché
affermare la completa identità istituzionale dei tribunali dei vicari ungheresi
con quelli italiani è sufficiente precisare che questi tribunali ungheresi
appartenevano al "tipo meridionale" dei tribunali diocesani. Si noti
però che abbiamo degli esempi, anche in altri paesi europei, di affidamento
dell’ufficio del vicario generale e di quello dell’officiale alla medesima
persona. Tale collegamento però è diventato regola generale per esempio in
Polonia.
I vicari, anche in Ungheria, erano dei
canonisti ben formati, quasi senza eccezione portavano il titolo di doctor
decretorum. Tutti avevano però dovuto studiare all’estero, dato che nell’Ungheria
medievale, malgrado le diverse fondazioni, nessuna università poté avere vita
lunga.
I protocolli dei tribunali ecclesiastici
medievali ungheresi generalmente non sono pervenuti a noi. Sorge quindi l’interrogativo
se questa mancanza non sia una conseguenza del fatto che i vicari generali
avevano svolto allo stesso tempo delle attività amministrative e giudiziarie
così forse non registrando in libri separati gli atti relativi ai due tipi di
attività. Libri di imbreviature di tipo italiano, però, che contengono
indistintamente le registrazioni di ambedue i generi, provenienti dall’Ungheria
medievale, non sono conosciuti. Recentemente è stato descritto però il più
antico libro di protocollo conservato, proveniente da un tribunale ecclesiastico
ungherese (Esztergom, primi decenni del secolo XVI). In base a questo documento
possiamo affermare che alla fine del medioevo il linguaggio e le forme usate nei
protocolli, in Ungheria, rassomigliavano notevolmente alla prassi seguita dai
notai della Rota Romana.
IV. SINODI E LIBRI SINODALI
Se applichiamo le nozioni principali dei
generi letterari, chiarite nella ricerca occidentale degli ultimi decenni, ai
libri sinodali diocesani e provinciali di Europa centro-orientale, gli influssi
italiani e l’intercambio continentale a livello normativo risultano
particolarmente chiari. L’influsso del famoso libro sinodale di Pietro da
Sampsona, professore bolognese, che fu promulgato prima per la diocesi di Nîmes,
era notevole anche in diverse diocesi dell’Europa centro-orientale. La
circolazione dei libri sinodali all’interno di questa regione era poi così
forte che il libro sinodale di Cracovia per esempio, nella sua forma che
risaliva agli anni Settanta del 1300, attraverso l’analogo libro di Esztergom,
ha determinato poi il contenuto di quasi tutti i libri sinodali dell’Ungheria
tardo medievale.
Nella creazione dei grandi libri sinodali
organicamente redatti delle singole province ecclesiastiche della medesima
regione era spesso decisivo l’influsso dei legati pontifici che avevano
normalmente una competenza pure regionale dall’Ungheria fino alla Polonia. E’
significativo che l’autorità pontificia centrale e la tradizione giuridica
regionale, che riuscì a sopravvivere lunghi secoli, a volte persino la riforma
tridentina, sembra che siano state in rapporto dialettico. Quanto più risalì
un libro sinodale provinciale alla legislazione dei legati pontifici o ad un
atto pontificio, tanto più divenne fondamento di una disciplina locale stabile
e fortemente speciale. Fenomeno questo che dovrebbe essere esaminato più
profondamente per la sua attualità anche nel contesto di un’Europa in via
verso l’unità in cui le regioni riacquistano sempre di più la loro propria
fisionomia anche giuridica.
V. SCIENZA ED INSEGNAMENTO
Già a proposito dei libri sinodali emerge un
fenomeno significativo: la presenza delle glosse nei più importanti libri
sinodali provinciali soprattutto in Polonia. Nel XV secolo i diversi manoscritti
e poi le antiche stampe del grande Sinodale della Provincia di Gniezno
contengono molte glosse marginali con somiglianze significative nei diversi
esemplari senza costituire però un vero apparato di glosse. La maggioranza di
queste glosse riproduce i generi elementari delle glosse al Decreto di Graziano,
risalenti al XII secolo. Sembra che questo fondamentale libro provinciale -
malgrado l’affermazione tradizionale generalmente diffusa nella storiografia
giuridica secondo cui soltanto le collezioni del diritto universale costituivano
la base dell’insegnamento - sia stato usato per scopi didattici nelle scuole
capitolari polacche.
Delle scuole capitolari ungheresi invece
abbiamo un libro manoscritto proveniente dall’inizio del 1500 che sembra esser
stato il testo base dell’insegnamento del diritto canonico. Questo volume non
è altro che una abbreviazione speciale del grande commentario del Panormitano
alle Decretali. Il canonico maestro ungherese ha trascritto i sommari dei
singoli capitoli che precedono la spiegazione esegetica nel Panormitano offrendo
così un corso più elementare ai suoi alunni.
Per quanto riguarda poi gli studi di un
livello più alto, giova notare che la maggioranza degli studenti ungheresi che
frequentavano nel medioevo le università straniere, studiava diritto,
soprattutto quello canonico. Gli studenti ungheresi frequentavano prima di tutto
le università italiane. Già all’inizio del XIII secolo era significativa a
Bologna la presenza di ungheresi, tra i quali alcuni, come Damaso e Paolo Ungaro,
sono diventati professori di diritto canonico alla medesima università. Alla
fine dello stesso secolo invece i canonisti formati in Italia hanno persino
occupato quasi tutti i posti importanti del governo civile dell’Ungheria.
Nella seconda metà del XIV secolo, sotto il regno di Lodovico il Grande,
Angoino di Napoli, è stata fondata in Ungheria la prima università, nella
città di Pécs (1367), dove si insegnava soprattutto il diritto. Tra i
professori vi erano dei famosi italiani, come Galvano Bettini, particolarmente
ben pagati.
Le ricerche degli ultimi decenni hanno
dimostrato che tra i codici manoscritti e loro frammenti usati in Ungheria nel
medioevo hanno un peso statisticamente molto rilevante le opere giuridiche
soprattutto canoniche di provenienza italiana. A volte le annotazioni marginali
attestano che diversi esemplari sono stati usati da futuri canonici e vescovi
ungheresi durante i loro studi a Padova o in altre università italiane. Altre
volte protocolli tardo medievali conservano delle osservazioni circa i libri
usati dai giudici ecclesiastici ungheresi. Si tratta delle opere dei più famosi
canonisti italiani dell’epoca da Giovanni d’Andrea fino a Nicolò de
Tudeschi. La stessa prevalenza italiana si rispecchia anche nei cataloghi delle
biblioteche e nei testamenti degli ecclesiastici. L’interesse di alcuni
intellettuali e membri dell’alto clero ungherese si estendeva anche alle fonti
e commenti principali del diritto romano, e a volte persino al diritto delle
città italiane come dimostra un bel frammento degli statuti glossati di Venezia
conservato nella biblioteca capitolare di Esztergom.
Dopo tutto questo sembra naturale che il
famoso Tripartitum di István Werböczy, grandioso riassunto del diritto
"consuetudinario" ungherese alla fine del medioevo, è pieno di
elementi, nozioni, riferimenti provenienti dallo ius commune,
specialmente dal diritto canonico. In tal modo l’eredità della cultura
giuridica italiana che penetrava il ceto dirigente dell’Ungheria medievale
continuava ad esercitare il suo organico influsso fino alla seconda guerra
mondiale.
Il ritorno attuale della cultura giuridica
ungherese in Europa occidentale significa anche la riscoperta di questo
patrimonio giuridico-canonico italiano ed universale.